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27/02/2015Crisi economica e reati tributariOmesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis, d. lgs. 74/2000)Il Tribunale di Monza emetteva, per il reato in oggetto, decreto penale di condanna, avverso il quale l’imputato presentava opposizione a mezzo dello Studio. Nel giudizio conseguentemente instaurato, questa Difesa chiedeva assoluzione perché il fatto non costituisce reato (conclusione alla quale si associava, peraltro, lo stesso Pubblico Ministero); in subordine scriminante dello stato di necessità. Sottoponendosi ad esame ex art. 210 c.p.p., l'imputato aveva confermato di essersi trovato in una grave situazione economica a causa di vicende societarie – anche aggravate da fattori di crisi sistemica e da fallimenti di gruppi ai quali la società stessa era legata – e di essere stato costretto a impiegare le risorse disponibili al fine di acquietare le pretese creditorie più urgenti e di garantire una qualche continuità aziendale. A tal fine – come infatti riconosce la sentenza – l'imputato «aveva sempre avuto un atteggiamento di tutela verso i propri dipendenti e verso i propri fornitori, tanto da arrivare a vendere, per finanziare il caseificio, tutti i propri beni personali, compresa la casa dove abitava» (p. 3). La tesi della Difesa ha trovato perciò il più ampio accoglimento. Le difficoltà economiche nelle quali versava la società erano di natura assoluta e incolpevole; il comportamento dell’imputato era stato dettato, extrema ratio, dalla volontà di non compromettere ulteriormente la situazione, anche per i profili dei lavoratori coinvolti. Il Giudice ha infatti riconosciuto come l'imputato non avesse agito al fine di celare od occultare in modo doloso il proprio debito verso l'Erario: «trovandosi in grave crisi di liquidità e dovendo scegliere tra assolvere il proprio debito nei confronti dello Stato o tentare di azzerare il più possibile lo stato di decozione della società [...] abbia comprensibilmente operato detta seconda scelta, consentendo la stessa di salvaguardare i propri dipendenti, le ragioni creditorie ed il prosieguo dell’attività commerciale, obiettivi tutti raggiunti dal prevenuto» (p. 4). Sentenza Trib. Monza |