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AVVOCATO DIRITTO PENALE
AVVOCATO ALESSANDRA SILVESTRI
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Foto di Lorenzo Scaccini

Delitti contro la fede pubblica

28/02/2014

Falso ideologico in procedura di aggiudicazione di appalto

Falsità ideologica commessa del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.); Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 163/2006)

Lo Studio ha assistito un imprenditore imputato del reato previsto e punito dall’art. 483 c.p. in quanto – secondo la Pubblica Accusa – nella sua qualità di legale rappresentante di una società aveva omesso di dichiarare una precedente condanna ex art. 444 c.p.p. per lesioni colpose (art. 590 c.p.), invero ormai estinta, tra i requisiti di partecipazione a una gara pubblica di appalto nella dichiarazione sostitutiva ex art. 38 d. lgs. 163/2006 (Requisiti di ordine generale).

La Stazione appaltante per la gara in questione, ricevuta la segnalazione dalla competente Autorità di Vigilanza, aveva infatti comunicato alla Procura della Repubblica la notizia di reato.

Il Giudice per le indagini preliminari emetteva per il reato ipotizzato decreto penale di condanna, paventando una consistente pena pecuniaria; nei confronti del provvedimento l’imputato formulava, per mezzo di questo Difensore, opposizione e richiesta di giudizio abbreviato condizionato.

Attraverso puntuali allegazioni, la Difesa ha dimostrato l’insussistenza delle accuse tanto sotto il profilo dell’elemento oggettivo della fattispecie di reato astrattamente ipotizzata (la condanna irrevocabile era infatti già estinta alla data della procedura di aggiudicazione) quanto, e di conseguenza, dal versante dell’elemento soggettivo (per il disvalore dell’omessa dichiarazione).

La sentenza ha riconosciuto come l’imputato non fosse tenuto a indicare la condanna, in quanto la stessa non aveva ad oggetto i titoli di reato esplicitamente indicati nell’art. 38 già citato: non avendo tale reato (e così pure la conseguente condanna, peraltro dotata del beneficio della non menzione) portata ostativa, è infatti rimessa al dichiarante la facoltà di indicarne gli estremi. Avendo carattere eventuale, l’omissione - rileva ancora il Giudicante - non può pertanto dare forma al presupposto della fattispecie di cui all’art. 483 c.p.




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