Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

CHIUDI


AVVOCATO DIRITTO PENALE
AVVOCATO ALESSANDRA SILVESTRI
Via San Vittore, 20 - 20123 Milano
tel.02 5519.3777 - fax 02 5518.0889
amministrazione@avvocatoalessandrasilvestri.it
Foto di Lorenzo Scaccini

Procedimenti speciali

20/04/2015

Tempestività della richiesta di giudizio abbreviato e regime delle intercettazioni telefoniche tra i mezzi di ricerca della prova

Termini per la richiesta di giudizio abbreviato (art. 438 co. 2 c.p.p.)

Lo Studio assiste un imputato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nell’ambito di due procedimenti sorti in seguito a una vasta indagine condotta dalle Procure di Milano e Firenze.

Nell’ambito del processo le questioni di particolare momento, proposte e seguite dallo Studio, sono state essenzialmente due: il termine per la richiesta di giudizio abbreviato; il valore probatorio delle intercettazioni telefoniche in sede di indagini preliminari e poi di istruttoria dibattimentale.

Quanto al termine per la richiesta di giudizio abbreviato, il problema si pone riguardo al momento finale posto dall’art. 438 co. 2 c.p.p. con l’espressione “fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli art. 421 e 422”: in particolare se possa ritenersi tempestiva la richiesta proposta, nel corso dell’udienza preliminare, prima che il giudice dichiari chiusa la discussione ma dopo le conclusioni del Pubblico Ministero.

In seguito all’udienza preliminare, questa Difesa – insieme a quella di uno dei coimputati – aveva infatti proposto richiesta di giudizio abbreviato non condizionato: richiesta, questa, rigettata, dal Giudice per l’udienza preliminare in quanto tardiva e pertanto inammissibile. La tesi sostenuta dal Giudice fissa infatti il momento finale della richiesta al momento in cui il Giudice medesimo conferisca la parola al P.M. per la formulazione delle conclusioni.

Ritenendo tale interpretazione non condivisibile, questa Difesa sollevava eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio, per abnormità del rigetto: all’eccezione si associava peraltro anche il Pubblico Ministero. Diversa è infatti stata l’interpretazione proposta da questa Difesa: il dato letterale dell’art. 438 co. 2 c.p.p. indica come tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato proposta, nel corso dell’udienza preliminare, anche dopo le conclusioni del P.M., in quanto l’espressione è idonea a comprendere l’intera fase della discussione prevista dal citato art 421, co. 2, fino al suo epilogo, sicché il termine finale per la rituale proposizione della domanda è rappresentato dal momento in cui si esaurisce, con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti, tale discussione. Tale interpretazione, maggiormente aderente al dato letterale nonché al rispetto del principio costituzionale del diritto di difesa, è stata peraltro recentemente indicata come corretta anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Su tale eccezione si pronunciava con successiva ordinanza il Collegio giudicante, il quale statuiva l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità delle richieste e, per converso, l’impossibilità di procedere a dibattimento. Sulla retroversione determinata dall’ordinanza si innestava così conflitto negativo di competenza ex art. 28 co. 2 c.p.p.

Accanto ad argomenti di simile tenore, l’altro aspetto di particolare interesse – relativo all’acquisizione delle intercettazioni telefoniche – pone un problema di natura probatoria: quello relativo alla sufficienza degli elementi indiziari così atteggiati (la cd. “droga parlata”) a stabilire la penale responsabilità dell’imputato.

Naturalmente il tema indiziario trova qui una particolare configurazione per il fatto di trovarsi in sede di rito abbreviato. Il coinvolgimento dell’assistito nell’associazione criminale sarebbe infatti suffragato solo da tali intercettazioni. E, proprio per tali materiali, si pongono delicati problemi di traduzione ad opera del perito nominato e di interpretazione. In fase dibattimentale – ad oggi in corso di svolgimento – l’imputazione elevata a carico dell’assistito si sta basando sull’effettiva utilizzabilità e pertinenza di tali materiali. Attraverso un attento esame del corpus in tal senso raccolto, posto a confronto con le dichiarazioni rese dall’imputato in sede di esame, la Difesa sta argomentando la totale estraneità del proprio assistito alle comunicazioni criminose e ai relativi addebiti.




Memoria difensiva (sull'interpretazione dell'art. 438 co. 2 c.p.p.)
AVVOCATO ALESSANDRA SILVESTRI
Via San Vittore, 20 - 20123 Milano
tel.02 5519.3777 - fax 02 5518.0889
info@studiolegalesanvittore20.it

Chiama 02 5519.3777