Delitti contro il patrimonio

27/06/2016

Da vittima di usura assoggettata al metodo mafioso a presunto compartecipe dell’attività delittuosa dei propri usurai: un caso dai confini ancora tutti da definire.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.); estorsione (art. 629 c.p.); aggravante cd.“del metodo mafioso” (art. 7, D.L. n. 152/1991, conv. in L. n. 203/1991).

Quello di cui lo Studio sta avendo modo di occuparsi è noto alle cronache giornalistiche come il caso della “Banca della camorra”. Esso vede come principali protagonisti due noti personaggi di spicco della camorra che operano da tempo in territorio lombardo con le loro attività illecite e che sono già stati processati per altri fatti delittuosi.

Ad essi sono stati contestati nel procedimento in oggetto i delitti di usura ed estorsione.

L’avvocato Silvestri si occupa però di assistere un loro coimputato, il sig. Montefusco, che assume nelle vicende sottoposte al vaglio della Procura un ruolo del tutto differente da quello rivestito dai primi.

Le stesse testate giornalistiche che hanno dato risonanza alla notizia dell’emissione nei suoi confronti dell’ordinanza che, nel febbraio 2016, ha disposto la custodia cautelare in carcere, si sono riferite a lui scrivendo di “un ex debitore e vittima di usura” che avrebbe, a partire da un determinato momento, coadiuvato i soggetti sopra menzionati nelle attività di riscossione degli interessi usurari, intimidendo con metodo mafioso altri imprenditori estorti.

Estorsione ed impiego di denaro di provenienza illecita dunque i reati a lui contestati, perché secondo l’Autorità Giudiziaria, oltre che porre in essere condotte di costrizione e di minaccia finalizzate ad ottenere la restituzione dei prestiti usurari, avrebbe consentito agli esponenti della camorra sopra menzionati di impiegare in attività economiche i proventi dei fatti delittuosi da essi commessi.

La situazione processuale del sig. Montefusco è però ben più delicata di quella che è stata rappresentata dai giornali ed i contorni con cui essa è stata definita dall’Autorità Giudiziaria sono tutt’altro che netti.

Nel corso dell’udienza fissata per il prossimo 14 luglio 2016 per deliberare sulla richiesta di abbreviato formulata da questa difesa, quest’ultima cercherà pertanto di far emergere tutti i profili della vicenda atti a dimostrare come le qualificazioni giuridiche dei fatti operate dalla Procura prima e dal Tribunale di Milano poi debbano essere rivisitate, anche e soprattutto alla luce dell’impossibilità di trascurare la forte peculiarità ricorrente nel caso di specie: e cioè che lo stesso Montefusco fosse vittima del cd. “metodo mafioso”, che inducendolo nel più totale panico lo portava ad assumere contegni criticabili ma comunque ben lontani dall’essere connotati in termini tali da integrare l’aggravante ad effetto speciale (art. 7, D.L. n. 152/1991) ed i reati contestati. 




Unknown column 'Copertina' in 'order clause'